CENTRO STUDI E RICERCHE DEL VALLO DI DIANO “PIETRO LAVEGLIA”
S T A T U T O
COSTITUZIONE – NATURA – SEDE – SCOPI
ART. 1
È formalmente costituito il “Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano”, denominato “Pietro Laveglia” (da ora in poi Centro), con sede legale a Sala Consilina, presso la Biblioteca comunale, quale principale Istituto pubblico culturale e di documentazione nel Vallo di Diano. Il Centro, operativo sin dal 1981, ufficialmente riconosciuto come istituto culturale con Legge della Regione Campania n.49 del 1985, fu ideato e promosso dal compianto Pietro Laveglia allo scopo di unire gli intellettuali, prevalentemente del Vallo di Diano, operanti in vari settori culturali, per lo studio del territorio ai fini del suo sviluppo e della sua valorizzazione.
Il Centro sorge nell’ambito istituzionale della Comunità Montana del Vallo di Diano, ma agisce con piena autonomia nella progettazione e realizzazione dei programmi culturali che gli sono propri. La sede operativa è ubicata nella Biblioteca comunale di Sala Consilina, in locali messi a disposizione dall’Amministrazione civica. E’, altresì, disponibile una sede operativa presso la Comunità Montana “Vallo di Diano”, quale istituzione di riferimento di programmazione economica e sociale per lo sviluppo del territorio.
Il Centro è un’associazione democratica, senza fini di lucro, aperta a tutte le correnti di pensiero e interessata al loro confronto dialettico; rifiuta caratterizzazioni partitiche, ma si dichiara vivamente sensibile e disponibile alle istanze politiche, purché in armonia con la democraticità della sua ispirazione.
ART. 2
Scopi del Centro sono:
a) promuovere ed organizzare attività di ricerca, studio, salvaguardia e sviluppo del patrimonio culturale del Vallo di Diano e delle zone circostanti, quale si è venuto formando dal più lontano passato ai nostri giorni, con particolare riguardo alla storia e alle culture locali, alle pubbliche istituzioni, all’artigianato, alle testimonianze artistiche, alle prospettive turistiche;
b) contribuire, con i mezzi culturali che gli sono propri, alla sistemazione e salvaguardia dei centri storici e allo sviluppo equilibrato degli insediamenti umani vecchi e nuovi della zona, difendendone le caratteristiche suggerite dall’ambiente e dalla tradizione, contrastando ogni forma di speculazione che minacci di aggiungere guasti a quelli già consumati;
c) tenere conto di tutte le trasformazioni sociali, economiche e culturali della zona e dedicarvi particolare studio, sia in vista del potenziamento di indirizzi produttivi avviati, sia in vista di nuovi convenienti sbocchi, sia per individuare opportune connessioni con altri settori dell’attività economica;
d) stimolare il funzionamento e la eventuale creazione e gestione di istituti culturali e assistenziali: scuole, biblioteche, archivi, ecc., per concorrere alla diffusione della cultura e al consolidamento dell’ambiente;
e) dedicare particolare attenzione allo studio del fenomeno dell’emigrazione che da circa cento anni, mentre incide negativamente sullo sviluppo demografico del paese, depaupera delle migliori energie fisiche ed intellettuali le popolazioni della nostra zona e di tutto il Mezzogiorno. Il Centro ritiene di grande importanza, ai fini di una proficua collaborazione socio-culturale, avviare e sviluppare rapporti permanenti con quelle comunità stabili di cittadini oriundi del Vallo di Diano emigrati all’estero; in modo particolare con le comunità residenti nei paesi dell’America del Nord e del Sud, con le loro associazioni e i loro istituti, per un reciproco scambio di esperienze. Analoga attenzione sarà riservata al fenomeno emergente dell’immigrazione.
ATTIVITÀ E SOCI
ART. 3
L’attività del Centro si svolge con: ricerche, preferibilmente affidate a gruppi di lavoro; convegni; seminari; dibattiti; pubblicazione dei “Quaderni del Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano”, concepiti come volumi che raccolgono di anno in anno i risultati del lavoro svolto, nonché di studi realizzati sul Vallo di Diano. Nei contatti con le popolazioni il Centro sottopone a verifica le sue proposte e le carica di forza operativa qualora riscuotano diffuso consenso, accoglie suggerimenti per nuove ipotesi e direttive di lavoro.
ART. 4
Componenti del Centro sono persone fisiche ed Enti e si distinguono in:
a) Soci fondatori;
b) Soci effettivi;
c) Soci sostenitori;
d) Soci onorari;
e) Presidenti onorari.
Fondatori sono quelli che, in rappresentanza di se stessi o di Enti, concorrono alla fondazione del Centro; sostenitori sono il Presidente della Comunità Montana “Vallo di Diano”, il Sindaco del Comune di Sala Consilina ed i Sindaci degli altri Comuni del Vallo di Diano che aderiscono ed assicurano sostegno alle attività del Centro e coloro che contribuiscono con cospicui apporti economici allo sviluppo dell’Associazione; soci onorari, coloro che si sono distinti per meriti scientifici; presidenti onorari, coloro che sono risultati particolarmente meritevoli nella guida del Centro; soci effettivi, tutti gli altri.
I soci partecipano all’attività del Centro con impegni di lavoro e di studio conformi alle proprie attitudini e capacità.
L’associazione al Centro avviene per domanda della persona o dell’Ente interessati, la quale sarà esaminata dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.
ART. 5
Il Centro solleciterà l’adesione degli Enti Locali e di altre Istituzioni presenti sul territorio e ne chiederà il sostegno economico e morale; auspica la fattiva collaborazione delle varie Soprintendenze e delle Università degli Studi, particolarmente di quelle di Napoli, Salerno e della Basilicata, i cui Dipartimenti, Facoltà ed Istituti per connessioni storiche, culturali e geografiche delle due Regioni, si trovano in condizioni privilegiate per istituire con il Centro un interscambio operativo nell’ambito degli studi e delle attività sociali.
Il Centro svolgerà funzioni di cerniera e di raccordo fra gli Organismi già sorti o in via di istituzione: Associazioni culturali, Enti di ricerca, Agenzie formative, Enti ecclesiastici, Ordini e Collegi professionali, Organismi operanti nel settore delle Comunicazioni di Massa, Aziende di soggiorno e turismo, Pro-Loco. Ne chiederà l’adesione e studierà insieme ad essi i problemi che li riguardano in una prospettiva unitaria, pur nel rispetto delle singole individualità.
Il Centro potrà partecipare e concorrere, singolarmente e/o unitamente ad altri soggetti (Enti, Associazioni, ecc.), alle concessioni di finanziamenti pubblici e privati anche provinciali, regionali, nazionali e comunitari per il raggiungimento di obiettivi culturali.
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DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 6
Il socio ha diritto:
a) di partecipare alle attività del Centro, sia operando singolarmente, opportunamente autorizzato dal Consiglio Direttivo del Centro (da ora in poi C.D.), sia, soprattutto, aggregandosi ad uno o più gruppi di lavoro;
b) di proporre al C.D. del Centro temi di ricerca e di studio.
ART. 7
Il socio è tenuto:
a) all’osservanza dello Statuto sociale, dei regolamenti interni e degli atti deliberativi;
b) al pagamento delle quote associative;
c) all’espletamento degli impegni assunti.
ART. 8
Lo scioglimento del rapporto associativo tra il singolo socio e il Centro può avvenire per dimissioni, decadenza o esclusione.
Le dimissioni del socio vanno comunicate mediante lettera raccomandata indirizzata al C.D. entro il 15 dicembre; esse non danno diritto alla restituzione delle quote versate o dei beni apportati in via definitiva al patrimonio sociale. Le dimissioni non liberano il socio dimissionario dall’assolvimento di obblighi pecuniari precedentemente assunti. I soci che eventualmente rassegnino le dimissioni sono tenuti a versare la quota sociale anche per l’anno successivo.
La decadenza è pronunciata dal C.D., dopo debito preavviso, nei confronti degli iscritti che risultino assenti, senza giustificati motivi, alle riunioni del Centro per tre volte nell’arco di un triennio, o che risultino morosi per due anni consecutivi.
L’esclusione di Soci che violino consapevolmente lo Statuto, compiano atti contrastanti con le finalità del Centro, ne ostacolino l’attività, ovvero che abbiano comportamenti privati moralmente e giuridicamente disdicevoli al buon nome dell’Associazione, è deliberata dall’Assemblea su proposta del C.D.
ART. 9
Organi del Centro sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Revisore dei conti;
d) il Presidente.
ART. 10
L’Assemblea dei Soci approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il C.D. lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta e motivata.
L’avviso di convocazione - a mezzo e-mail, a coloro i quali forniranno un recapito elettronico, e/o per posta prioritaria -, dovrà precedere di almeno dieci giorni la riunione. In casi di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata dal Presidente con almeno tre giorni di preavviso. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita se partecipa il 50% più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei partecipanti. In caso di modifica dello Statuto è comunque necessaria la presenza della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.
Il voto dei Soci in Assemblea è personale e diretto; è ammessa una sola delega per socio, nelle forme previste dalla legge.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti; nomina i Gruppi di Lavoro, definisce i programmi di attività, discute ed approva i bilanci (preventivo e consuntivo) e la relazione del Revisore dei conti.
Le elezioni, che si svolgono con periodicità triennale, sono indette con un anticipo di almeno venti giorni, vi partecipano i soci in regola coi pagamenti delle quote associative.
ORGANI DIRETTIVI, ESECUTIVI, DI CONTROLLO
ART. 11
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il C.D. è composto da nove membri eletti dall’Assemblea, compreso il Presidente.
Il C.D. elegge nel suo interno il Presidente e il Vice Presidente; affida ad un socio le funzioni di Tesoriere e quelle di Revisore dei conti a persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia.
Il C.D. ha facoltà di individuare, di volta in volta, sedi operative provvisorie, confacenti alle specifiche attività promosse.
Il C.D. dura in carica tre anni e può essere riconfermato; si riunisce almeno una volta a trimestre.
ART. 12
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro, convoca e presiede il C.D., ne esegue le deliberazioni, direttamente o per mezzo di altri membri del Consiglio, mantiene i contatti con gli Enti, le Istituzioni o Associazioni interessate all’attività del Centro. Può ripartire i compiti col Vice Presidente.
Il Presidente sceglie tra i soci il Segretario del Centro.
ART. 13
La Segreteria operativa, che dipende esclusivamente dal C.D. e dal Presidente, è composta dal Segretario e da due membri del C.D. e provvede all’adempimento degli atti di ordinaria amministrazione: disbrigo della corrispondenza, convocazione organi del Centro, tenuta del registro protocollo e dell’archivio, verbalizzazioni, ecc.
ART. 14
I Gruppi di Lavoro sono fondamentali aggregazioni di soci rivolte alla ricerca e allo studio di determinati temi ed argomenti.
Ogni gruppo di lavoro ha un proprio coordinatore designato dal C.D.
Ai gruppi di lavoro possono essere ammessi anche ricercatori e studiosi non soci del Centro.
ART. 15
La Direzione e la Redazione dei Quaderni, di cui all’art.3 del presente statuto, sono affidate dal C.D. ad un Direttore e ad un comitato di redazione composto da almeno quattro soci, che abbiano competenze acclarate per le tematiche trattate.
Il Tesoriere, nominato dal C.D., si avvale della collaborazione del Segretario; tiene i documenti contabili e la cassa del Centro ed esegue le operazioni di deposito e di prelievo di fondi. Tutti i documenti contabili, gli ordinativi di pagamento, gli assegni bancari di prelievo dai fondi di deposito, ecc. devono congiuntamente essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
ART. 16
Il Revisore dei conti svolge funzioni di controllo in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ENTRATE E PATRIMONIO
ART. 17
Le entrate del Centro sono costituite:
• dalle quote associative dei Soci Effettivi, dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori,
• da contributi di Enti ed Istituzioni pubbliche, Associazioni, persone fisiche e giuridiche.
La quota associativa annuale a carico dei soci effettivi e dei soci fondatori è determinata in € 20,00, la quale potrà essere rivalutata con decisione motivata del C.D, e dovrà essere versata entro il 30 marzo di ciascun anno.
La quota associativa annuale a carico dei soci sostenitori dovrà essere non inferiore ad € 100,00.
Sono esenti dal pagamento della quota associativa, senza diritto di voto per il primo triennio, gli studenti di ogni ordine e grado, le persone che dimostrino di non percepire alcun reddito e coloro che sono in possesso di un reddito individuale compreso nella fascia minima prevista dalla normativa vigente in materia.
ART. 18
Concorrono a formare il patrimonio del Centro:
• donazioni di immobili e di beni strumentali utili al funzionamento del Centro;
• donazioni librarie, archivistiche ed artistiche;
• le copie possedute dei Quaderni del Centro e le percentuali da corrispondere da parte degli editori per quelli da pubblicare;
• eventuali proventi derivanti dalle attività di studio e di ricerca realizzati dai Gruppi di Lavoro e da soggetti diversi che abbiano ricevuto espresso incarico dal Centro.
Il Centro è obbligato ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esso direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 19
Lo scioglimento del Centro è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata. Essa provvederà nella stessa delibera di scioglimento a nominare uno o più liquidatori e deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio del Centro. L’attività dei liquidatori sarà gratuita, salvo i rimborsi per spese effettuate in relazione al loro mandato.
In caso di scioglimento del Centro, il patrimonio residuo verrà destinato ad altro organismo con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, in quest’ultimo caso dopo avere sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, N. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME GENERALI
ART. 20
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli dal n. 36 al n. 42 del Codice Civile.
Per ogni controversia è competente il Foro di Sala Consilina.